Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
«Art. 46-bis.
(Norma di coordinamento per le Regioni e per le Province autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi della Costituzione e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.