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Legislatura XVII

Proposta emendativa 45.26. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
45.26.

  Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 13.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente:
   all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme, Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
   all'articolo 39, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 3.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
   dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Concentrazione degli acquisti della P.A.).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.
  3. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.
  4. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 3.
  5. Per il 2015, il termine di cui al comma 3 è fissato al 31 marzo e il termine di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno.
  6. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1 a 5.
  7. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
  8. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, nonché degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  9. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.
  11. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.
  12. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 a 11 del presente articolo.».