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Legislatura XVII

Proposta emendativa 44.393. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
44.393.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. Al fine di armonizzare il riordino complessivo della tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione con le previsioni, di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)», sono abrogati:
   l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;
   il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;
   il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;
   il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;
   il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.

  17-ter. Il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è sostituito dal seguente: «6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente».
Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.