Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento».
Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole: «17 per cento» con le seguenti: «14 per cento»;
dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2011, n. 214 aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilità nella misura del 1 per mille».