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Legislatura XVII

Proposta emendativa 44.121. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
44.121.

  Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
  30-bis. Al fine di agevolare la ripresa dell'attività economica e il ripristino delle condizioni di normalità, per i comuni colpiti dall'alluvione del 14 ottobre e del 5 novembre 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2015, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni interessati dall'evento calamitoso, per il rilascio delle autorizzazioni per opere di rilevanza urbanistica quali nuove costruzioni, nonché da alienazione di beni patrimoniali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, nel limite massimo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.