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Legislatura XVII

Proposta emendativa 44.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
44.016.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis
(Regolarizzazione con versamento volontario).

  1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES, IRAP ed IVA o per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
  2. La regolarizzazione di cui al precedente comma si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:
   a) in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce;
   b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con l'ulteriore versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a debito o con il versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a credito per ciascuna annualità risultante dalla dichiarazione annuale o, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, della somma algebrica delle liquidazioni trimestrali dell'anno. In caso di omissione della dichiarazione o di non regolare effettuazione delle liquidazioni trimestrali da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, l'importo da versare ammonta ad euro 2.000 per ciascuna annualità.

  3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 1, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 25 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 10 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.
  4. I soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla regolarizzazione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:
   a) 25 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
   b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) 40 per cento del valore della lite e del 15 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

  5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.
  6. Il modello di regolarizzazione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
  8. Il modello di regolarizzazione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  9. La regolarizzazione con versamento volontario di cui ai precedenti commi, rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.».