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Legislatura XVII

Proposta emendativa 43.24. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
43.24.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
   b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
   c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
   d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

  1-ter. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 1-bis, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  1-quater. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sui rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.
  1-quinquies. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 1-ter, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione. Le previsioni di cui al comma 568-bis sono estese agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015.

ident. 43.4.