stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
39.09.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Ricetta farmaci generici, ricetta digitale e farmaco monodose).

  1. All'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
  11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione dei principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse.

  2. Ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello interregionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali, a tal fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati. Tali piattaforme dovranno assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazioni.
  3. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministro della salute di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'AIFA, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose.
  4. L'applicazione del presente articolo non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.».