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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
38.5.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente.
  8-quinquies. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. concede, su richiesta, di sospendere, per non più di due anni, la restituzione della quota capitale dei prestiti già concessi alle regioni che non presentino una situazione di equilibrio strutturale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta dovuta la quota interessi alla scadenza prevista dal piano di ammortamento originario; gli interessi sulla quota capitale sospesa sono calcolati con le medesime modalità del prestito originario senza spese e oneri aggiuntivi.