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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.168. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2014  [ apri ]
38.168.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: 2022 con la seguente: 2042, e la parola: 2023 con la seguente: 2043

  Conseguentemente aggiungere, infine, il seguente comma:
  14-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche:
   a) al comma 15:
    1) al primo periodo le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta» sono soppresse;
    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui, sono acquisite informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1o gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, ivi incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza unificata. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal predetto decreto ripianano i disavanzi nella tempistica più breve prevista dal decreto di cui al primo periodo»;
   b) al comma 16:
    1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;
    2) al secondo periodo sono soppresse le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Il Governo
38.168.
approvato

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: 2022 con la seguente: 2042, e la parola: 2023 con la seguente: 2043.

  Conseguentemente aggiungere, infine, il seguente comma:
  14-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche:
   a) al comma 15:
    1) al primo periodo le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta» sono soppresse;
    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui, sono acquisite informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1o gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, ivi incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita la Conferenza unificata. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal predetto decreto ripianano i disavanzi nella tempistica più breve prevista dal decreto di cui al primo periodo»;
   b) al comma 16:
    1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non più di 30 esercizi a quote costanti»;
    2) al secondo periodo sono soppresse le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

Il Governo