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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.167. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2014  [ apri ]
38.167.

  Sostituire i commi da 6 a 10 con i seguenti:
  6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero subentra nei rapporti di cui al periodo che precede salva facoltà di recesso. Anche successivamente al 1o settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione.»;
   b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1o settembre 2015.

  7. Per l'anno 2015, la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1o settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. A decorrere dal 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, in relazione alle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.
  8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.
  9. L'importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 6 a 10.

Il Governo
38.167.
approvato

  Sostituire i commi da 6 a 10 con i seguenti:
  6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero subentra nei rapporti di cui al periodo che precede salva facoltà di recesso. Anche successivamente al 1o settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione.»;
   b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1o settembre 2015.
  7. Per l'anno 2015, la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1o settembre 2015 la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, confluisce in un apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. A decorrere dal 2016 tale dotazione è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, in relazione alle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392.
  8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.
  9. L'importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 6 a 10.

Il Governo