stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.166. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2014  [ apri ]
38.166.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis
. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e al 55 per cento se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

  Conseguentemente, all'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le seguenti: a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018;
   b) al comma 1, lettere c) e d) sostituire le parole: a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le seguenti: a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dal 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente».

Il Governo
38.166.
approvato

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono inserite le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e al 55 per cento se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.».

  Conseguentemente, all'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera
b), sostituire le parole: a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le seguenti: a 17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018;
   b) al comma 1, lettere c) e d) sostituire le parole: a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le seguenti: a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018;
   c) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dal 2016, le percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente. «

Il Governo