Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
1. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole «dell'Emilia Romagna» sono soppresse.