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Legislatura XVII

Proposta emendativa 37.40. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
37.40.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:
  «14-quater. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-ter, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno dello spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 310 milioni per l'anno 2016 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia o delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000.