Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto legge 66/2014 articolo 47).
1. All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, dovendosi comunque considerare le esigenze di funzionalità dei servizi comunali, l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime.».