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Legislatura XVII

Proposta emendativa 37.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
37.01.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

«Art. 37-bis.
(Istituzione del Fondo per la messa in sicurezza del territorio).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la messa in sicurezza del territorio», alimentato ai sensi del comma 2.
  2. Al Fondo di cui al precedente comma sono destinati, per gli anni 2015, 2016 e 2017, i proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato in attuazione del programmato piano di privatizzazioni, in deroga all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate all'esclusione delle spese di investimento per la messa in sicurezza del territorio dal saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 20133, n. 183, ulteriori rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. L'importo massimo dell'esclusione e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri da emanare entro il 30 giugno 2015.»