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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.251. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
35.251.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
  «9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui della durata massima di cinquanta anni, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
  9-bis. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 nonché in relazione ai vincoli riguardanti i limiti all'indebitamento.
  9-ter. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario per l'impossibilità a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui comma 9, può comprendere, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.
  9-quater. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dei commi che precedono, la quota dei 70 per cento dell'eventuale differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote capitale dei mutui, dovrà essere utilizzata per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi dei precedenti commi, anche nel caso in cui i limiti all'indebitamento siano rispettati».

  15-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013 potranno raggiungere l'equilibrio finanziario entro il 31 dicembre 2015.
  15-quater. Per i medesimi enti locali di cui al comma 15-bis, il prestito necessario a consolidare la complessiva esposizione debitoria potrà essere concesso a valere sulla dotazione per l'anno 2015 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Il tasso di interesse da applicare al suddetto prestito, della durata massima di cinquanta anni, sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione.
  15-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2015, è stabilita la quota, non superiore a 50 milioni, a valere sul «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» da destinarsi ai prestiti di cui al comma 15-quater e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse agli enti locali richiedenti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2015: – 50.000;
   2016: – 50.000;
   2017: – 50.000.