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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.115. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
35.115.

  Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
  16-bis. A partire dall'anno 2015 le province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, al fine di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento, sono autorizzate ad assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
  16-ter. L'autorizzazione è concessa con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata: da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.
  16-quater. Il decreto di cui al comma 16-ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 50 anni.
  16-quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 16-ter.