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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.34. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
32.34.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al fine di razionalizzare il settore e a ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin-off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione dei principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è posto in liquidazione coatta amministrativa, i relativi organi decadono e, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. La durata dell'incarico del commissario e l'ammontare del relativo compenso sono stabiliti nel decreto di nomina nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'INEA sono trasferiti con il decreto di cui al comma 1 al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Il personale trasferito mantiene l'inquadramento previdenziale posseduto al momento del trasferimento, nonché il trattamento economico e giuridico del personale del comparto ricerca. Conseguentemente la dotazione organica INEA del CRA è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.