Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le graduatorie concorsuali attive ai sensi delle leggi vigenti restano valide e sono utilizzabili, anche durante e successivamente il periodo di commissariamento, per le procedure di reclutamento che saranno autorizzate dal dipartimento della funzione pubblica in base ai percorsi per il reclutamento ordinario nei due enti.