Dopo il comma 20 inserire il seguente:
20-bis. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine dei cui all'articolo 2190, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 dell'articolo 2190 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'agenzia industrie Difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014, sono rideterminati in 12 unità.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
21. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 2190, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 dell'articolo 2190 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'agenzia industrie Difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014 sono rideterminati in 12 unità.