Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese).
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: »5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno 15 individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) « sono aggiunte le seguenti: «o reti di impresa soggetto fornite di partita IVA»;
b) il comma 57 è sostituito con il seguente: «57. Le risorse del Fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware open-source per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese;
d) messa a disposizione da parte dei soggetti di cui al comma 56 di tecnologie di fabbricazione digitale;
e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000.