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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
3.012.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per il rafforzamento del pluralismo educativo e dell'offerta formativa e persegua la valorizzazione dell'autonomia scolastica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato prioritariamente:
   a) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) a procedere ad assumere a tempo indeterminato personale docente ed educativo finalizzato alla costituzione di un organico dell'autonomia, utilizzato dalle istituzioni scolastiche anche in rete tra loro, ovvero dalle articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto organico è chiamato tra l'altro a far fronte alle necessità di potenziamento dell'offerta formativa, di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, di valorizzazione delle eccellenze, di individuazione di figure in esonero o semi esonero per i compiti connessi alla valorizzazione della predetta autonomia e alla formazione iniziale e continua del personale scolastico, di sostituzione del personale assente.

  2. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1, all'esito di una specifica sezione negoziale, il Ministero è autorizzato ad assumere personale docente sino all'esaurimento delle graduatorie di merito in essere di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 dello stesso decreto legislativo. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le dotazioni organiche del personale docente ed educativo sono determinate sulla base delle assunzioni disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1. A decorrere dal predetto anno, le assunzioni sono disposte attraverso concorsi biennali per titoli ed esami a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. A decorrere dal secondo concorso bandito ai sensi delle presenti disposizioni, l'accesso è limitato ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, ivi compresi i possessori di diploma di maturità magistrale. Restano ferme, per il primo bando concorsuale, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione.
  3. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 si procede con uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche modificando le disposizioni legislative vigenti.
  4. Le risorse residue dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente finalizzate:
   a) a implementare il sistema di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
   b) a rafforzare l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato nell'ottica di un sistema duale.