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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.63. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
28.63.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
  31. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando una coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze, approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per le definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro lo stesso termine, saranno definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con i principi del Piano «La Buona Scuola».
  32. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 31, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano «La Buona scuola» di cui all'articolo 3 della presente legge.
  33. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 31 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.