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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.55. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
28.55.

  Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:
  31 1. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. A decorrere dall'anno 2015, la commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  1-bis. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
  1-ter. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.
  1-quater. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.
  1-quinquies. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.
   b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente e di commissario interno. Per i presidenti si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella d'esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione delle misura dei compensi si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.
   c) i commi 2, 3, 4, 6 e 7 sono soppressi.

  2. I risparmi derivanti dal l'attuazione del comma 31 sono destinati al Fondo di ammortamento titoli del debito pubblico.
  3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. l.