Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.