Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente:
a) all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.