Al comma 5, le parole: 5 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento, e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: La metà dell'importo è destinata alle televisioni provinciali e regionali che trasmettono quotidianamente programmi informativi e telegiornali autoprodotti. I criteri per la ripartizione della somma tra le diverse emittenti sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.