Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal gennaio 2015, alle amministrazioni pubbliche statali è fatto divieto di acquistare ed utilizzare autovetture di rappresentanza, cosiddette «autoblu».
8-ter. Le suddette autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali da dismettere ai sensi del comma 8-bis sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della sicurezza pubblica.
8-quater. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.