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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
25.1.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge, su richiesta del Governo, solo le funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine il Governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro 15 giorni, i provvedimenti predisposti ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Capo V della legge 24 dicembre 2012, n. 234 compresi quelli concernenti riforme in materia di lavoro e politiche sociali. Il parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.
  3, Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono attribuite ad altre amministrazioni pubbliche le funzioni oggi attribuite al CNEL, a norma degli articoli 10, 10-bis, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive integrazioni e modificazioni, non ricomprese nel precedente comma, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono conseguentemente, definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. Per l'esercizio delle funzioni di Presidente e Consigliere del CNEL non è prevista alcuna indennità di carica. Alla data di emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la citata legge n. 936 del 1986 è abrogata.

ident. 25.22.