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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
22.3.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del Demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo.»;
   b) al comma 2-bis:
    1) il primo periodo è soppresso;
    2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo della guardia di finanza è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»;
    3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole da: «corrispondenti» fino a «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per le finalità di cui al primo periodo»;
   c) al comma 4:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
   d) al comma 5, secondo periodo sono soppresse le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio.»;
   e) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 ed inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

22.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 apportare le seguenti modifiche:
   a) il comma 2, lettera a) è sostituito dal seguente: «Sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato assegnati in uso alle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione degli Organi Costituzionali, del Ministero della difesa e del Ministero per i beni e le attività culturali. Sono altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari e fatte salve le relative risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria.»;
   b) il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente: «Sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi, è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo.»;
   c) il comma 2-bis è soppresso;
   d) al comma 4, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le parole: «nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;
   e) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
   f) al comma 5, al secondo periodo, sono soppresse le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del demanio.»;
   g) al comma 6 è soppresso il seguente periodo: «Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
   h) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 ed inseriti in un Piano Generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».