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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.243. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
21.243.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
  5-bis, All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il comma 7 è sostituito con il seguente comma:
  «7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento del limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota maggiorata del 3 per cento. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze Armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato».

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.