Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 65 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che si trova ovvero transita nella posizione di ausiliari a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 5.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 25.000.000.