Al comma 4, sostituire le parole: e 1083, con le seguenti:, 1083 e 1084.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il personale militare cessato dal servizio per limiti di età o che, pur risultato idoneo per l'avanzamento al grado superiore, non possa conseguire la promozione perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto o che sia cessato dal servizio per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, è promosso al grado superiore con decorrenza il giorno successivo alla cessazione dal servizio.