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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.66. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
19.66.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Dopo il comma 341-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «341-quinquies. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle “zone a” o nelle “zone c” della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, n. 117/10 – Italia, approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 215 del 18 agosto 2010, sono considerate zone franche, di seguito denominate “zone franche ASL”. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.
  341-sexies. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziano una nuova attività economica nelle zone franche ASI, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 341-quinquies:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
   c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2019, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

  341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-sexies è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.
  341-octies. Possono fruire delle agevolazioni, di cui al comma 341-sexies, le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1o ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-septies.
  341-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti è le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-sexies e 341-octies.
  341-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-quinquies, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».