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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
19.06.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica).

  1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, agli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (TAER) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, alla chiusura dello stesso, a domanda dell'operatore, agli ulteriori impianti realizzati sui nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
  3. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati.

ident. 19.020.