Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis
La disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta anche per gli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.