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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.57. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
17.57.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dal 2016 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la logistica con una dotazione iniziale di 450 milioni di euro. Tale fondo è alimentato con le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 comma 7-bis.
  2-ter. A partire dal 2016 a tale Fondo si aggiungono le risorse destinate al settore dell'autotrasporto di merci, al fine di integrarle in un unico strumento incentivante lo sviluppo di una catena logistica efficiente e sostenibile. Tali risorse sono ripartite, sentito il comitato centrale dell'albo dell'autotrasporto, tra le aziende del settore ai fini del raggiungimento dei seguenti obbiettivi:
   a) l'aggregazione in rete delle aziende tramite l'utilizzo di cooperative, consorzi, contratti di rete o integrandosi altrimenti con strutture logistiche;
   b) la condivisione della flotta;
   c) l'utilizzo di sistemi informatici, telematici per la razionalizzazione del trasporto;
   d) l'acquisto di unità di carico quali casse mobili, container e mieto unità atte alla distribuzione urbana delle merci;
   e) la dotazione di sistemi integrati a bordo camion;
   f) l'attuazione di politiche di riduzione dei costi esterni ambientali.

  2-quater. Per l'anno 2016 e 2017 vengono destinati 30 milioni di euro, da prelevarsi dal Fondo di cui al comma 2-bis del presente articolo, ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro di merci, nonché finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo di una catena logistica efficiente e sostenibile.
  2-quinquies. Con apposito decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2015, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a dettare le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 2-ter e 2-quater. Il decreto deve prevedere forme incentivanti per chi usufruisce di un trasporto con minori costi esterni, calcolati sul percorso e sul mezzo scelto, o sulla combinazione dei mezzi scelti.

  Conseguentemente:
   all'articolo 19, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Per l'anno 2016 sono destinati ulteriori 250 milioni di euro, da prelevare dal Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 17, al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Potranno accedere al fondo di garanzia, per le sole risorse stanziate dal presente comma, le imprese ferroviarie operanti sul territorio italiano, per operazioni di acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto di merci, entro un limite di importo garantito pari a 4,5 milioni di euro;
   all'articolo 45, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Alle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, si provvede mediante la previsione di entrata di 700 milioni di euro, ottenuta tramite rimodulazione delle aliquote IRPEF per il solo anno 2015, nei termini seguenti:
Reddito imponibile Aliquota
a) da 75.001 a 95.000 euro: 43 per cento;
b) da 95.001 a 115.700 euro: 44 per cento;
c) da 115.701 a 136.400 euro: 45 per cento;
d) oltre i 136.400 euro: 46 per cento.