Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 700.000;
2016: – 700.000;
2017: – 700.000.