Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2015, 410 milioni di euro per l'anno 2016 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Conseguentemente, all'allegato 5, di cui all'articolo 19, comma 1:
sopprimere la voce: Sviluppo economico; riduzione decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 22-bis, comma 1;
all'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2015.