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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.307. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
17.307.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. Al fine di consentire la realizzazione ed il completamento di interventi sulle reti metropolitane delle aree così come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, è autorizzata la spesa di 187,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017. Le risorse così individuate confluiscono nel Fondo reti metropolitane delle aree di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  19-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con priorità per le reti metropolitane previste dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono individuati gli importi necessari alla continuazione dei lavori anche per fasi funzionali.
  19-quater. Il Cipe può autorizzare, nel limite delle disponibilità annuali complessive del Fondo di cui al comma 19-bis, lotti costruttivi dei progetti preliminari e definitivi delle reti metropolitane previste dal decreto di cui al comma 19-ter.
  19-quinquies. Il Fondo di cui al comma 19-bis, è alimentato:
   a) in quanto a complessivi 100 milioni di euro per l'annualità 2015 dalle risorse a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) in quanto a complessivi 87,5 milioni di euro dalle risorse iscritte nell'annualità 2016 per 2,5 milioni di euro, nell'annualità 2017 per 30 milioni di euro, nell'annualità 2018 per 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

  19-sexies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le risorse a carico dello Stato assegnate al programma di interventi indicati al punto 2.2 della delibera Cipe n. 25/2013 sono revocate e riassegnate al fondo di cui al comma 19-bis.
  19-septies. Allo scopo di garantire la continuità dei lavori in corso, i fondi assegnati, a valere sulle risorse di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al Comune di Torino per la realizzazione della linea 2 con delibera Cipe n. 25/2013, si intendono assegnati alla linea 1 approvata con delibera Cipe n. 24/2012.
  19-octies. Le risorse assegnate con delibera CIPE ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono revocate se alla data del 31 dicembre 2014 non sono impegnate. Le risorse così revocate confluiscono al fondo di cui al comma 19-bis.
  19-novies. Il comma 11-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  19-decies. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le lettere da a) a d), sono abrogate. Le risorse così revocate confluiscono nel fondo di cui al comma 19-bis.