Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, non convertito in legge, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, volti a garantire l'estensione, la continuità del programma carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il Gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi.