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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
14.1.

  Al comma, 1, primo periodo, sostituire le parole alla cura con le seguenti: alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
  1-ter, I servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle Regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Il Ministero della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
  1-quater. Al fine di fornire il sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti di servizi pubblici e progetti previsti dai piani di zona di cui alla legge 8 novembre 200, n. 328.
  1-quinquies, Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le Regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze. L'Osservatorio effettua il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie, trasmettendo al Ministro della salute un rapporto annuale sull'attività svolta.
  1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-quinquies è composto da:
   a) cinque esperti designati, rispettivamente, due dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi delle dipendenze patologiche;
   c) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
   d) tre componenti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani;
   e) tre componenti individuati dal Ministero della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti;
   f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute.

  1-septies. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica.
  1-octies. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
  1-nonies, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.