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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.72. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2014  [ apri ]
13.72.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo, sostituire le parole: a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro con le seguenti: a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;
   sopprimere il terzo periodo;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.;

  Conseguentemente, al medesimo articolo al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il limite di reddito con le seguenti: i valori dell'ISEE.

Il Relatore
13.72.
approvato

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al secondo periodo, sostituire le parole: a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro con le seguenti: a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;
   sopprimere il terzo periodo;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

  Conseguentemente, al medesimo articolo al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il limite di reddito con le seguenti: i valori dell'ISEE.

Il Relatore