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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.53. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
13.53.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è sostituito dal seguente: «L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 50 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare».

  Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dal 2015.