Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è sostituito dal seguente: «L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 50 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare».
Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni a decorrere dal 2015.