Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia aggiungere le seguenti: di cui una quota parte non inferiore a 30 milioni di euro è finalizzata al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il rimborso per ciascuna adozione non può superare l'ammontare massimo pari a 5.000 euro.