Al comma 1, sostituire le parole: di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 11 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
c) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
d) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 57,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 260 milioni di euro per l'anno 2016 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Al comma 1, sostituire le parole: di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 11 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 57,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 260 milioni di euro per l'anno 2016 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.