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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
11.4.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, ed all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.» con le seguenti: «di 103 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro per l'anno 2016 e di 458 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

  Conseguentemente all'articolo 44, al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 74, settimo comma, dopo le parole «di gomma e plastica» sono inserite le seguenti: «di bancali in legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».