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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.28. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
11.28.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1o gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 94 milioni di euro per l'anno 2015, di 443,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 438,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 439,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 444 milioni di euro per l'anno 2020, di 449,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 453,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 456,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 457 milioni di euro per l'anno 2024, e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.