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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
11.16.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:
  all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 445 milioni di euro per l'anno 2016, di 425 milioni di euro per l'anno 2017 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
  alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: –5.000.000.